Desidero segnalare e dare grande risalto a una iniziativa, quanto mai opportuna e, a suo modo, memorabile.
Si tratta dell'Interrogazione Parlamentare (Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-08835) presentata dai seguenti senatori, per ciascuno dei quali ho linkato la relativa Scheda:
ALBERTI CASELLATI (PDL)
CASELLI (PDL)
CARUSO (PDL)
DE FEO (PDL)
DE LILLO (PDL)
IZZO (PDL)
RIZZOTTI (PDL)
SCARPABONAZZA BUORA (PDL)
TOMASSINI (PDL)
SPADONI URBANI (PDL)
VALENTINO (PDL)
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Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-08835
Atto n. 4-08835
Pubblicato il 6 dicembre 2012, nella seduta n. 851
ALBERTI CASELLATI , CASELLI , CARUSO , DE FEO , DE LILLO , IZZO , RIZZOTTI , SCARPA BONAZZA BUORA , TOMASSINI , SPADONI URBANI , VALENTINO
- Ai Ministri dell'interno, della giustizia, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute. -
Premesso che:
alla luce dell'inquietante diffusione del fenomeno delle sette religiose a livello europeo, il Consiglio d'Europa, già con raccomandazione n. 1412 (1999) intese sollecitare gli Stati membri a un'efficace azione di vigilanza e di informazione preventiva sui gruppi a carattere religioso, esoterico o spirituale, invitò a concretizzare i necessari interventi mediante appositi programmi d'educazione in ambito scolastico, nonché attraverso l'istituzione di centri nazionali e regionali d'informazione e di Ong di aiuto per le vittime e per le loro famiglie, e attraverso la creazione di un osservatorio europeo finalizzato a facilitare lo scambio tra i centri nazionali;
nella fattispecie, richiese una speciale attenzione nei confronti delle persone più vulnerabili e in particolare dei minori;
osservato che nella raccomandazione "State, religion, secularity and human rights" n. 1804 (2007), è peraltro evidenziato che "La libertà di religione è protetta dall'Articolo 9 della Convenzione Europea sui Diritti Umani e dall'Articolo 18 della Dichiarazione Universale sui Diritti Umani. Tali libertà non sono tuttavia illimitate: una religione la cui dottrina o pratica si scontri con altri diritti fondamentali sarà inaccettabile. Ad ogni modo, le restrizioni che possono essere applicate a tali libertà sono quelle "previste dalla legge e sono necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza pubblica, per la protezione dell'ordine, della morale, e della salute pubblici, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui" (Articolo 9.2 della Convenzione). Gli Stati non possono nemmeno permettere la diffusione di principi religiosi che, se applicati, violerebbero i diritti umani. Se a questo proposito esistessero dubbi, gli Stati devono richiedere ai leader religiosi di prendere una posizione non ambigua relativamente alla priorità dei diritti umani su qualsiasi principio religioso, come statuito dalla Convenzione Europea sui Diritti Umani";
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