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SENATO - TERZA INTERROGAZIONE SU ANTISETTE E SAS



Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo





 N.  4-08595





PERDUCA , PORETTI - Ai Ministri dell'interno, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali. -



Premesso che:


la Costituzione sancisce, all'art. 8, che "tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge"; all'art. 19, che "tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume";
l'art. 20 della Costituzione dispone: "il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività";
la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconosce, all'art. 10, ad ogni individuo il "diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti";
il Consiglio d'Europa, nello specifico Rapporto del 1999, raccomanda agli Stati membri che non esiste una definizione accettata del termine 'setta', che oltretutto ha assunto una connotazione molto negativa, e consiglia le autorità statali di utilizzare la definizione di gruppi di natura religiosa, spirituale o esoterica, i quali rientrano, pertanto, nella sfera di approvazione delle norme costituzionali e della Carta citate e ad essi deve quindi essere garantita la tutela della libertà di espressione, associazione, propaganda ed esercizio del culto, fermi restando i limiti del buon costume;
gli interroganti ritengono che il proliferare di movimenti anti-sette possa aver condizionato negli anni Novanta e nei primi anni del Duemila anche l'autorità giudiziaria, portando all'incarcerazione, a giudizio degli interroganti ingiusta, di soggetti poi assolti, esposti al clamore mediatico, e creando un allarme sociale rivelatosi poi infondato: si citano, come esempio, i noti casi dei "Bambini di Satana" o dei cinque testimoni di Geova accusati di esorcismo a Venezia nel 1993;
simili vicende hanno visto il progressivo emergere di presunti "esperti" che a parere degli interroganti hanno influenzato le indagini e i media, spingendoli in direzioni rivelatesi in seguito errate e contribuendo ad alimentare un clima di panico morale e intolleranza religiosa;
nel 2006 è stata istituita, con una circolare firmata dall'allora capo della Polizia Giovanni De Gennaro, una Squadra Anti-Sette (SAS) come dipartimento della Polizia di Stato, che per quanto a conoscenza degli interroganti avrebbe compiuto clamorosi errori giudiziari a Firenze, Bari, Assisi, eccetera, in quanto coordinata da referenti ed "esperti" identificabili all'interno di gruppi anti-sette, alimentando un clima di diffidenza pericoloso per l'inclusione delle minoranze religiose sul territorio e sostenendo la tesi di un "allarme sette" non suffragato dai fatti; nonostante il clamore mediatico, i rapporti e i metodi della SAS sarebbero stati smentiti e contraddetti da studiosi la cui competenza in materia è riconosciuta internazionalmente, come Massimo Introvigne o Raffaella di Marzio, che agli interroganti risulta essere stata accusata di associazione a delinquere per il solo fatto di aver condotto studi su un gruppo al centro di indagini della SAS, accusa poi archiviata dal Giudice per le indagini preliminari per infondatezza della notizia di reato in data 8 marzo 2011, e che è tuttora al centro di esposti e atti persecutori da parte del forum Anti-sette; mentre, a quanto risulta agli interroganti, non è stato identificato in Italia un solo gruppo la cui pericolosità sia accertabile al punto di poter estendere i comportamenti della leadership a quelli dell'intera comunità fino a rappresentare un pericolo per il territorio; ciò sia detto ribadendo che, a parere degli interroganti, la pericolosità di religioni, manifestazioni di coscienza e libero pensiero non è identificabile in modo assoluto, se non in contrasto con quanto sancito dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti dell'uomo, e che l'utilizzo stesso del termine "setta" è ritenuto sconsigliabile dal Consiglio d'Europa e dalla maggioranza del mondo accademico;
a giudizio degli interroganti, gli obiettivi degli esperti di cui si avvale la SAS sarebbero evidentemente diretti alla reintroduzione del reato di plagio del codice Rocco, redatto in epoca fascista, la cui incostituzionalità è stata sancita dalla Corte in occasione dei gravi casi di Aldo Braibanti e di padre Emilio Grasso, anche a seguito di una dura e specifica campagna portata avanti in solitudine dal deputato Radicale Marco Pannella quattro decenni or sono;
per quanto a conoscenza degli interroganti, il consulente principale della SAS è un sacerdote, don Aldo Buonaiuto, della Comunità Giovanni XXIII, accreditatosi come esperto per la prima volta nel caso "Angeli di Sodoma" del 2002, in cui la sua relazione contribuì in modo decisivo all'incarcerazione, a giudizio degli interroganti ingiusta, di supposti membri di una "setta satanica" rivelatasi mai esistita; oltre al servizio anti-sette della Comunità Giovanni XXIII, le Forze dell'ordine della SAS hanno operato avvalendosi in modo quasi esclusivo dal forum Anti-sette (Associazione ricerca e informazione sulle sette - ARIS, Centro studi abusi psicologici - CeSAP, Familiari vittime delle sette - FAVIS e Giù Le Mani dai Bambini), il quale, per quanto sembri non aver dato prova alcuna di scientificità nei metodi d'indagine né di superiorità accademica in alcun campo, è però membro del FECRIS, organismo francese noto per le polemiche in merito alle svariate accuse d'intolleranza religiosa;
la gravità dell'attuale crisi economica, che costringe i cittadini e la politica a numerosi sacrifici, ha causato la mutilazione di Dipartimenti ministeriali di indiscutibile utilità sociale come l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR), e le condizioni economiche che investono alcune fasce delle Forze dell'ordine a parere degli interroganti sono difficili quanto basta da non poter permettere al Paese spese inutili o, peggio, dannose nell'ambito del bilancio della Polizia di Stato,
si chiede di sapere:
quale sia l'importo esatto dei costi relativi al mantenimento del Dipartimento Anti-sette in termini di bilanci annuali a partire dall'anno della sua istituzione; quale sia l'importo delle consulenze richieste; quale sia il numero di dipendenti impiegati presso il Dipartimento;
quali siano le competenze accademiche dei referenti della SAS, anche in relazione alla scientificità dei loro metodi di analisi, e su quali basi siano stati selezionati gli esperti;
se ai Ministri in indirizzo risulti corrispondente al vero che tali gruppi di esperti abbiano la possibilità di influenzare le indagini della Polizia di Stato, e che un sacerdote cattolico svolga un'attività di monitoraggio e di controllo dei culti minoritari per le Forze dell'ordine, e, in caso affermativo, se lo ritengano opportuno;
se i Ministri in indirizzo ritengano effettivamente necessario un Dipartimento Anti-Sette della Polizia di Stato in relazione alla casistica in cui tali fenomeni costituiscono un pericolo per l'ordine pubblico; se non ritengano opportuno impiegare i fondi destinati a tale Dipartimento a favore delle categorie delle Forze dell'ordine piegate dalla crisi, la cui necessità è universalmente riconosciuta, quali la Polizia penitenziaria; se gli esiti dei procedimenti penali avviati con il contributo della SAS e degli esperti di cui si avvale confermino la necessità dell'esistenza di tale Dipartimento;
se ritengano che la presenza tra gli esperti consultati della SAS di associazioni come l'ARIS, protagonista del grave caso di "deprogrammazione" del 1988, non possa rappresentare piuttosto un pericolo per la libertà religiosa; che il clima di allarme sociale, ad avviso degli interroganti suscitato dai gruppi di esperti consultati, non incrementi la tensione tra gruppi di diverso orientamento religioso; che la diffusione di dati allarmistici e teorie che agli interroganti non risultano supportate dalla comunità scientifica, utilizzati peraltro a sostegno delle indagini di polizia, non possano creare una forma di panico dannosa per l'ordine pubblico;
come i Ministri in indirizzo intendano operare, nell'ambito delle rispettive competenze, affinché sia garantito che l'attività della SAS sia compatibile con i citati articoli della Costituzione italiana, della Carta dei diritti dell'uomo dell'Unione europea e delle linee-guida del Consiglio d'Europa.

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