INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/02387
Paola Binetti |
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 665 del 12/07/2012
Firmatari
Primo firmatario: BINETTI PAOLA
Gruppo: UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
Data firma: 12/07/2012
Destinatari
Ministero destinatario:Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 12/07/2012
- MINISTERO DELL'INTERNO
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera
Interrogazione a risposta orale 3-02387presentata da PAOLA BINETTI
Interrogazione a risposta orale 3-02387presentata da PAOLA BINETTI
giovedì 12 luglio 2012, seduta n.665
BINETTI. -
Al Ministro dell'interno.
il 2 novembre 2006 è stata istituita la squadra anti sette, nuova task force super specializzata messa in campo dalla Polizia di Stato;
il decreto denominato «Attività di contrasto agli illeciti connessi alle attività delle "sette sataniche". Istituzione della S.A.S. (Squadra Anti Sette)», riporta, tra le ragioni per la sua istituzione, «l'esponenziale diffusione del fenomeno delle sette esoteriche, di "aggregazioni" religiose o pseudo tali, di gruppi dediti a pratiche di magia, di occultismo e satanismo, che ha assunto in tutto il paese, dimensioni e connotazioni da richiamare l'attenzione anche sotto il profilo della sicurezza»;
la SAS oltre a contrastare giustamente i reati commessi da «sette sataniche», i cui effetti deleteri sono ben noti, potrebbe eccedere nel controllo di gruppi e aggregazioni (alcuni dei quali di natura religiosa) che, invece, vivono in modo corretto secondo i loro statuti, rispettando norme e criteri del nostro ordinamento, e sono del tutto innocui;
il decreto di istituzione della SAS dovrebbe garantire l'attuazione degli articoli 3 (pari dignità sociale e davanti alla legge di tutti i cittadini senza distinzione di religione), 8 (diritto delle confessioni religiose non cattoliche di organizzarsi liberamente) e 19 (diritto di tutti i cittadini italiani di manifestare il proprio credo, di esercitarne il culto e farne propaganda) della Costituzione;
la parola «setta» si presta, per la sua indeterminatezza, ad un uso di per se discriminatorio, tanto che il Consiglio d'Europa, nella «Raccomandazione 1178/92 su sette e nuovi movimenti religiosi», riteneva indesiderabile una più stringente legislazione in materia di sette, sulla base del fatto che tale legislazione avrebbe potuto interferire con la libertà di coscienza e religione garantita dall'articolo 9 della Convenzione europea sui diritti umani, così come rappresentare un danno anche per le religioni tradizionali. Questa raccomandazione è stata ribadita nella relazione del «Comitato per gli Affari Legali e i Diritti Umani» quando l'Assemblea ha invitato gli Stati membri a non utilizzare la parola «setta» per evitare tre insidie: discriminare gruppi con dottrine strane ma del tutto innocui; includere, tra i gruppi pericolosi, organizzazioni perfettamente inserite nelle religioni maggioritarie; distinguere, in maniera discutibile e arbitraria, le sette dalle religioni;
il Consiglio d'Europa ha messo in guardia gli Stati membri da questa forma di razzismo strisciante alla luce di eventi verificatisi in Belgio e in Francia;
nonostante le riserve in più occasioni espresse anche pubblicamente dai più autorevoli accademici ed esperti di minoranze religiose, negli ultimi tempi si tende a sopravvalutare strumentalmente un problema pure reale come quello delle sette, classificando come «setta» anche gruppi nei confronti dei quali l'adesione avviene da parte di soggetti adulti, consenzienti e consapevoli, con grave potenziale nocumento quindi per la libertà di associazione e di esercizio della fede e delle personali convinzioni religiose e filosofiche -:
se non intenda verificare la congruenza di tale attività di polizia con le norme ed i diritti stabiliti dalla Carta costituzionale e dalla Convenzione per i diritti umani e alle stesse richieste del Consiglio d'Europa, nonché fornire elementi sulle modalità di indagine, contenimento e repressione adottate da detta SAS. (3-02387)
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