N. 10 della Raccomandazione 1412(1999) del Consiglio d'Europa:
I. dove necessario, l'istituzione o il sostegno di centri indipendenti nazionali o regionali di informazione su gruppi di natura religiosa, esoterica o spirituale;
II. l'inclusione di informazioni sulla storia di scuole di pensiero importanti e sulla religione nei curriculum scolastici generali;
III. l'uso delle normali procedure della legge penale e civile contro le pratiche illegali svolte in nome di gruppi di natura religiosa, esoterica o spirituale;
IV. garantire il fatto che le leggi sull'obbligo scolastico per i bambini siano applicate rigorosamente e che le autorità preposte intervengano in caso di non ottemperanza.
V. dove necessario, incoraggiare l'istituzione di organizzazioni non-governative per le vittime, o le famiglie delle vittime, di gruppi religiosi, esoterici o spirituali, in modo particolare nei paesi dell'Europa centro-orientale;
VI. incoraggiare un approccio ai nuovi gruppi religiosi che favorisca comprensione, tolleranza, dialogo e risoluzione dei conflitti;
VII. prendere misure ferme contro qualsiasi azione che sia discriminatoria o che marginalizzi i gruppi minoritari