Visti gli artt. 531 c.p.p. e 152 c.p. il giudice ha pronunciato declaratoria di improseguibilità dell'azione penale per intervenuta remissione di querela. Dichiara non doversi procedere nei confronti di (omissis) Di Marzio Raffaella, (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), per essere il reato loro ascritto estinto per remissione di querela.
Nell'udienza del 9 Aprile 2019 il giudice del Tribunale di Foggia ha rigettato la questione d’incompetenza territoriale, sollevata dalla difesa, che chiedeva di spostare il procedimento a Bari, disponendo procedersi oltre, per l’intero grado di giudizio, avanti a sé.
SETTEMBRE 2021 - PRESCRIZIONE
Purtroppo le lungaggini del nostro sistema giudiziario (avvisi di notifica non pervenuti, malattie improvvise, e, in fase finale, la pandemia) hanno fatto sì che gli imputati si siano potuti sottrarre a un giudizio effettivo grazie a una "sentenza di non doversi procedere perché i reati sono estinti per prescrizione" (Tribunale ordinario di Foggia N. 6115/2014 R.G.N.R., N. 480/2018 R.G Trib., sentenza del 13 settembre 2021), come prevede il nostro ordinamento. Tuttavia, il giudice, chiamato alla valutazione delle prove presentate dai miei avvocati sulla base delle quali avevo denunciato per diffamazione, non ha potuto non rilevare che le mie accuse non erano infondate.
Infatti, l’art. 129 c.p. p., citato nella sentenza, espressamente prevede che «quando ricorre la causa di estinzione del reato (nel mio caso la prescrizione), ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta».
Nella sentenza appare chiaro che non solo il giudice non ha rilevato l’insussistenza del reato, ma egli espressamente afferma: «appare chiaro che, nel caso di specie, le risultanze istruttorie, non solo orali ma anche documentali avrebbero richiesto una comparazione e una valutazione più approfondita da parte di questo giudice».
Certo, sarebbe stato un bel gesto se chi protesta la sua innocenza e si ritiene oggetto di "querele temerarie" avesse rinunciato alla prescrizione nella certezza di poter dimostrare in tribunale la propria estraneità ai fatti contestati.
Mi chiedo se, tuttavia, anche questo non significhi qualcosa …
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