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domenica 25 febbraio 2018

Dieci anni dopo ...

Sono passati più di tre anni dall'ultimo post di questo Blog, da me aperto nel 2008,  dopo il sequestro preventivo di quello che era il mio sito: dimarzio.it

Il Sito dimarzio.it, dissequestrato dopo 40 giorni,  è stato in seguito sostituito da dimarzio.info

Le vicende relative al processo contro il gruppo Arkeon, con il quale ero in contatto per motivi di studio, sono rintracciabili nel web (LINK) e anche in questo blog, per cui non mi soffermo a ricostruire tutto il caso, che ho anche segnalato nel 2013 all'OSCE,  come esempio emblematico di discriminazione di una comunità antropologico-spirituale, verificatosi in un Paese come l'Italia la cui Costituzione sancisce il diritto alla libertà di religione, credo e coscienza.

La mia dichiarazione pubblica, attraverso un articolo del mio sito, nella quale sostenevo che Arkeon a me non sembrava una "setta" e criticavo la metodologia operativa di altri e il loro approccio allo studio di questo caso, e l'apertura sul mio sito di un forum di discussione sul gruppo, hanno avuto conseguenze del tutto inimmaginabili in un Paese che si definisce "democratico": prima il sequestro preventivo del mio sito e un avviso di garanzia e, in seguito, esposti e querele pretestuose da parte di persone e associazioni antisette italiane, i cui esiti oggi posso finalmente comunicare a chiunque sia interessato.

L'archiviazione del procedimento contro di me (Scarica il documento) è stata firmata dal Giudice, su richiesta del pm, il giorno 8 marzo 2011.

Il giorno 8 febbraio 2011 Lorita Tinelli sporgeva  due querele, presso il Tribunale di Lecce, contro sei persone tra le quali la sottoscritta.

Per quanto riguarda la prima, il giorno 17 maggio 2017 Cesap e Lorita Tinelli hanno rimesso la querela (N. 1630/13 R.G.T., N.3131/12 R.G.N.R.  N. 1232/17,  Reg. Sent. depositata ii 17/05/2017): 
Visti gli artt. 531 c.p.p. e 152 c.p. il giudice ha pronunciato declaratoria di improseguibilità dell'azione penale per intervenuta remissione di querela. Dichiara non doversi procedere nei confronti di (omissis) Di Marzio Raffaella, (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), per essere il reato loro ascritto estinto per remissione di querela.


Il procedimento contro di me, intentato con la seconda querela, è stato stralciato e poi è stato archiviato dal giudice su richiesta del p.m. il 20 luglio 2015. 


Infine, in seguito ad una mia querela per diffamazione (art. 416,417 c.c.p., 130 D.Lv 271/89), il sostituto procuratore del Tribunale di Foggia il 22 febbraio 2017 ha disposto il rinvio a giudizio di Lorita Tinelli, che è imputata presso il Tribunale di Foggia dal 22 febbraio 2017 (n. 6115/14). 

Nell'udienza del 9 Aprile 2019 il giudice del Tribunale di Foggia ha rigettato la questione d’incompetenza territoriale, sollevata dalla difesa, che chiedeva di spostare il procedimento a Bari, disponendo procedersi oltre, per l’intero grado di giudizio, avanti a sé.

SETTEMBRE 2021 -   PRESCRIZIONE


Purtroppo le lungaggini del nostro sistema giudiziario (avvisi di notifica non pervenuti, malattie improvvise, e, in fase finale, la pandemia) hanno fatto sì che gli imputati si siano potuti sottrarre a un giudizio effettivo grazie a una "sentenza di non doversi procedere perché i reati sono estinti per prescrizione" (Tribunale ordinario di Foggia N. 6115/2014 R.G.N.R., N. 480/2018 R.G Trib., sentenza del 13 settembre 2021), come prevede il nostro ordinamento.  Tuttavia, il giudice, chiamato alla valutazione delle prove presentate dai miei avvocati sulla base delle quali avevo denunciato per diffamazione, non ha potuto non rilevare che le mie accuse non erano infondate. 


Infatti, l’art. 129 c.p. p., citato nella sentenza, espressamente prevede che «quando ricorre la causa di estinzione del reato (nel mio caso la prescrizione), ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta».


Nella sentenza appare chiaro che non solo il giudice non ha rilevato l’insussistenza del reato, ma egli espressamente afferma: «appare chiaro che, nel caso di specie, le risultanze istruttorie, non solo orali ma anche documentali avrebbero richiesto una comparazione e una valutazione più approfondita da parte di questo giudice».


Certo, sarebbe stato un bel gesto se chi protesta la sua innocenza e  si ritiene oggetto di "querele temerarie" avesse rinunciato alla prescrizione nella certezza di poter dimostrare in tribunale la propria estraneità ai fatti contestati. 


Mi chiedo se, tuttavia, anche questo non significhi  qualcosa …



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